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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
(D.O.P.) “COLLINE SALERNITANE”
D((((D.M.6.8.98 -
Gazzetta Ufficiale del 20.8.98)
Art.1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Colline Salernitane" è
riservata all'olio di oliva extra Vergine rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art.2 Varietà di olivo
1. La denominazione di origine controllata "Colline Salernitane",
deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli
oliveti: Rotondella, Frantoio, Carpellese o Nostrale per almeno il 65 %; Ogliarola e Leccino in
misura non superiore al 35 %. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in
misura non superiore al 20%.
2. L’introduzione di nuove varietà nei nuovi impianti è ammessa
dalla Regione Campania, sentito il Consorzio di Tutela, a condizione che le medesime non alterino le
peculiari caratteristiche del prodotto.
Art.3
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extra vergine
della denominazione di origine controllata "Colline Salernitane", devono essere prodotte,
nell'ambito della provincia di Salerno, nei territori olivati idonei alla produzione di olio con le
caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona, riportata in
apposita cartografia, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Acerno, Albanella,
Altavilla, Amalfi, Aquara, Atena Lucana, Atrani, Auletta, Baronissi, Bellosguardo, Bracigliano,
Buccino, Caggiano, Calvanico, Campagna, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Castel S. Lorenzo,
Castiglione dei Genovesi, Cava dei Tirreni, Cetara, Colliano, Conca dei marini, Controne, Contursi,
Corbara, Corieto Monforte, Felitto, Fisciano, Furore, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana,
Laurino, Laviano, Maiori, Mercato S. Severino, Minori, Montecorvino Pugliano, Montecorvìno
Rovella, Monte S. Giacomo, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Padula, Palomonte,
Pellezzano, Pertosa, Petina, Piaggine, Polla, Positano, Postiglione, Praiano, Ravello,
Ricigliano, Roccadaspide, Roccapiemonte, Romagnano al Monte, Roscigno, Sacco, Sala Consilina, Salerno,
Salvitelle, S. Cipriano Picentino, S.Gregorio Magno, S. Mango Piemonte, S. Pietro al Tanagro, S. Rufo,
S. Arsenio, Sant'Angelo a Fasanella, Santomenna, Sarno, Sassano, Scala, Serre, Sicignano
degli Alburni, Teggiano, Tramonti, Valle dell'Angelo, Valva, Vietri sul Mare. Sono, altresì, compresi
per parte del loro territorio, i seguenti comuni: Battipaglia, Capaccio, Eboli, Pontecagnano,
Bellizzi. L'area predetta è così delimitata: da un linea che, partendo dal
confine settentrionale della provincia di Salerno, presso il confine comunale di Positano, segue tutta la
costa sul mare Tirreno fino ad incrociare il confine nord ovest del comune di Pontecagnano Faiano
che percorre fino ad incrociare la S.S. 18; segue questa, in direzione sud, fino a Battipaglia;
prosegue per la S.S. 19, fino ad incrociare, in agro di Eboli, la S P. (Corneto), che percorre
completamente fino al bivio di Santa Cecilia, ove si ricongiunge con la S.S. 18 che segue fino al
confine settentrionale del comune di- Aqropoli; segue, nell'ordine, i confini meridionali dei comuni di
Capaccio, Roccadaspide, Felitto, Laurino, Valle dell'Angelo, Piaggine, Monte S. Giacomo, Sassano,
Padula; risale il confine provinciale di Salerno, fino ad incrociare il confine comunale di
Acerno, che segue prima in direzione sud-ovest, poi in direzione nord, fino a ricongiungersi
con il confine provinciale che percorre fino al confine Meridionale di Sarno; qui prosegue prima
lungo i confini meridionali di Sarno e di Siano, poi lungo il confine tra i comuni di Mercato S.
Severino e Castel S. Giorgio e tra Cava dei Tirreni e Nocera Superiore; prosegue lungo il confine nord
di Tramonti fino a ricongiungersi con il confine provinciale che segue, verso il mare,
fino al punto di partenza, includendo per intero il comune di Positano.
Art.4
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono
essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive
ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche. Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti
compresi nella zona di cui al precedente art.3, i cui terreni siano collinari, in prevalenza
argillosi e calcarei 2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le
caratteristiche delle olive e dell'olio. 3. I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato con
l'utilizzazione per almeno l'85% delle seguenti varietà, da sole o congiuntamente: Rotondella,
carpellese,
Frantoio, Ogliarola.
4. La produzione massima di olive/Ha non può superare Kg 12.000 per
ettaro negli oliveti specializzati. La resa massima di olive in olio non può superare il
20%.
5. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il
limite massimo sopra indicato.
6. La raccolta delle olive è effettuata entro il 31 dicembre di
ogni anno.
7. In presenza di particolari andamenti stagionali la raccolta può
essere protratta con specifico atto deliberativo della Regione Campania, sentito il Consorzio di
tutela, al 30 gennaio di ogni campagna oleicola.
8. La denuncia delle olive deve essere presentata secondo le
procedure previste dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.
9. Alla denuncia di produzione delle olive e della richiesta di
certificazione del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle
Associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art.5, punto 2 lettera a) della legge 5 febbraio 1992,
n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona
delimitata dal disciplinare di produzione.
Art.5
Modalità di oleificazione
1. Le operazioni di oleificazione e di confezionamento dell'olio
devono essere effettuate nell'ambito dell'intera area territoriale dei comuni indicati nel precedente
art.3.
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extra vergine di oliva a denominazione di origine controllata "Colline Salernitane" deve avvenire
direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.
3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli che presentano il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari
originarie del frutto.
4. Le olive devono essere molite entro il secondo giorno dalla
raccolta.
5. La regione Campania istituisce uno schedario regionale degli
impianti di molitura e condizionamento degli ori di cui all'art.1.
Art.6
Caratteristiche al consumo
1. L'olio di oliva extra vergine a denominazione di origine
controllata "Colline Salernitane" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche: - colore: dal verde al
giallo paglierino più o meno intenso; odore: di fruttato
medio alto;
sapore: fruttato con
media o debole sensazione di amaro e leggero sentore di piccante;
acidità massima non
eccedente grammi 0,70 per 100 grammi di olio.
numero perossidi: ≤12
MeqO2/Kg
K232: ≤2,20
acido linoleico: ≤10,00
%
polifenoli totali: ≥100
ppm
2. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono
essere conformi alla attuale Normativa U.E..
3. In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a
denominazione di origine controllata "Colline Salernitane" da utilizzare come standard di riferimento
per l'esecuzione dell'esame organolettico
4. E' in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico- chimico
o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.
Art.7
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi
compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.
2. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese
nell'area di produzione di cui all'art.3.
3. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su
nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di
origine controllata.
4. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
oleicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
5. Il nome della denominazione di origine controllata "Colline
Salernitane" deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio
contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.
6. I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extra vergine
"Colline Salernitane" ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro o banda stagnata
di capacità non superiore a litri 5.
7. E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della
campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.
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