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Colli di Salerno - Indicazione Geografica Tipica
Art. 1. - La indicazione geografica tipica «Colli di
Salerno», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso
indicati.
Art. 2. - La indicazione geografica tipica «Colli di
Salerno» è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e
novello;
rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.
I vini ad indicazione geografica tipica «Colli di Salerno»
bianchi, rossi e rosati devonoessere ottenuti da uve provenienti
da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Salerno.
La indicazione geografica tipica «Colli di Salerno» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera,
Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato,Piedirosso,
Primitivo, Sciascinoso è riservata ai vini ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno
l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Salerno, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3. - La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione
geografica tipica «Colli di Salerno» comprende la parte collinare
dell’intero territorio amministrativo della provincia di Salerno,
nella regione Campania.
Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per
ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale,
non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica
tipica «Colli di Salerno» bianco a tonnellate 15, con la
specificazione del vitigno a tonnellate 14; per i vini ad
indicazione geografica tipica «Colli di Salerno» rosso e rosato a
tonnellate 14, con la specificazione del vitigno a tonnellate 12.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Colli di Salerno», seguita o meno dal
riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,5% per i bianchi;
10% per i rossi;
10% per i rosati.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori
possono essere ridotti dello
0,5% vol.
Art. 5. - Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto
per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino e al 50% per il passito.
Cod. enologico
1
225 - agg. Dic. 1997
I.G.T. Colli di Salerno
Art. 6. - I vini ad indicazione
geografica tipica «Colli di Salerno» anche con la specificazione
del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono
assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Colli di Salerno» bianco 10%;
«Colli di Salerno» rosso 10,5%;
«Colli di Salerno» rosato 10,5%;
«Colli di Salerno» novello 11%;
«Colli di Salerno» frizzante 10,5%;
«Colli di Salerno» passito secondo la vigente normativa.
Art. 7. - Alla indicazione geografica tipica «Colli di
Salerno» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore
e similari. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati
purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell’art. 7, punto 5,
della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l’indicazione geografica
tipica «Colli di Salerno» può essere utilizzata come ricaduta per
i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito
del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli
albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione
che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione
geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti
per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
Cod. enologico 2*
226 - agg. Dic. 1997
D.D. 22 novembre 1995. |
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