colline
 

 il disciplinare

                                          Colli di Salerno - Indicazione Geografica Tipica
Art. 1. - La indicazione geografica tipica «Colli di Salerno», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2. - La indicazione geografica tipica «Colli di Salerno» è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e novello;
rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.
I vini ad indicazione geografica tipica «Colli di Salerno» bianchi, rossi e rosati devonoessere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Salerno.
La indicazione geografica tipica «Colli di Salerno» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato,Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3. - La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli di Salerno» comprende la parte collinare dell’intero territorio amministrativo della provincia di Salerno, nella regione Campania.
Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli di Salerno» bianco a tonnellate 15, con la specificazione del vitigno a tonnellate 14; per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli di Salerno» rosso e rosato a tonnellate 14, con la specificazione del vitigno a tonnellate 12. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli di Salerno», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,5% per i bianchi;
10% per i rossi;
10% per i rosati.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello
0,5% vol.
Art. 5. - Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito.
Cod. enologico 1
225 - agg. Dic. 1997
I.G.T.
Colli di Salerno
Art. 6. - I vini ad indicazione geografica tipica «Colli di Salerno» anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Colli di Salerno» bianco 10%;
«Colli di Salerno» rosso 10,5%;
«Colli di Salerno» rosato 10,5%;
«Colli di Salerno» novello 11%;
«Colli di Salerno» frizzante 10,5%;
«Colli di Salerno» passito secondo la vigente normativa.
Art. 7. - Alla indicazione geografica tipica «Colli di Salerno» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell’art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l’indicazione geografica tipica «Colli di Salerno» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Cod. enologico
2*
226 - agg. Dic. 1997
D.D. 22 novembre 1995.