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I riconoscimenti DOP e IGP
servono a proteggere
i prodotti agroalimentari contro gli abusi e le
imitazioni, e forniscono ai consumatori le
informazioni necessarie sul carattere specifico
dei prodotti evidenziando la provenienza e la tipicità.
Il marchio Denominazione di Origine
Protetta D.O.P.
fa riferimento a determinati prodotti agroalimentari
(esclusi i vini) con qualità e caratteristiche legate
all’ambiente, ai fattori naturali ed umani la cui
produzione trasformazione ed elaborazione avviene esclusivamente
nell’area geografica delimitata. |
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Il riconoscimento Indicazione
Geografica Protetta I.G.P.
è meno restrittivo del precedente e si differenzia in quanto è
necessario che una sola fase (produzione, trasformazioni e/o
elaborazione) avvenga in una determinata area geografica. Al fine
dell’ottenimento del marchio DOP o IGP
il produttore deve attenersi al Disciplinare di Produzione
rappresentato da un documento che detta in modo tassativo le
regole della filiera di produzione. |
Il prodotto con il marchio
è accompagnato da una
certificazione di qualità, i produttori sono sottoposti
a controlli e verifiche da parte degli organismi preposti e
abilitati dal Ministero dellle Politiche Agricole
e Forestali che hanno il compito di garantire
che i prodotti rispondono ai requisiti del
disciplinare di produzione.
Con il D.M. 6.8.98 - Gazzetta Ufficiale del 20.8.98
è stato emanato il Disciplinare di Produzione
dell’olio extravergine di oliva a
Denominazione di Origine Protetta D.O.P.
“COLLINE SALERNITANE” |

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